Giffi Blog
26/11/2022
La Normativa Carrelli Elevatori è meno "una giungla" rispetto ad altre, forse per il pericolo concreto che rappresenta un carrello elevatore, macchinario straordinario (non ci stancheremo mai di dirlo) che però necessita di un operatore calmo, cosciente e responsabile. In questo terzo ed ultimo articolo della serie GIFFI RISPONDE per i muletti, vediamo quali sono le norme per un utilizzo in sicurezza di queste macchine. Filtriamo le parti generiche o fuori tema del Decreto Legislativo n° 81 del 2008 (riferimento normativo dei carrelli elevatori), passando ai raggi X ciò che ci interessa davvero.
Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o più macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante l’obbligo stabilito dal presente punto e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.
I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio, installando una cabina per il conducente, mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore, mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo, mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.
I serbatoi del carburante o le batterie destinate all’azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.
È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l’esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.
Gli strumenti di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e devono portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono. I comandi devono poi essere conformati, protetti o disposti in modo da impedire di avviarli in modo involontario. La tua sicurezza è al primo posto, sempre. Per ogni evenienza hai GIFFI FORMAZIONE dalla tua parte.