Giffi Blog
02/10/2021
Per il trasporto di pesce fresco e in generale degli alimenti deperibili esistono regole ben chiare sull'iter da seguire per evitare che questi si contaminino o vengano rovinati nel loro aspetto e nella loro qualità a causa di una temperatura di esposizione non adeguata. Il mondo dei trasporti alimentari freschi, con particolare riferimento al pesce, è stato per questi motivi regolato dalle direttive 91/493, in particolare tramite la circolare n°23 del 15 Novembre 1995. Riguardo le normative sulla produzione e commercializzazione del pesce puoi visitare questo link della Gazzetta Ufficiale per maggiori informazioni.
Bisogna fare sempre molta attenzione al controllo della freschezza dei prodotti perché le A.S.L. territoriali effettuano periodicamente il controllo dei pescherecci verificando le condizioni di sbarco dei prodotti e le condizioni di trasporto e di conservazione. Effettuano inoltre sia il controllo organolettico che quello parassitologico. Al controllo visivo ed organolettico un prodotto, affinché mantenga qualità e freschezza, deve presentare le seguenti caratteristiche:
1) L'odore deve essere gradevole con spiccato senso marino, mentre quello non fresco presenta un forte sentore di ammoniaca.
2) Il prodotto non deve essere rigido e secco. Difatti, più saranno marcate queste due caratteristiche, più vecchio sarà il il pesce.
3) L'occhio del pesce esaminato deve essere ben trasparente e sporgente per garantirne la freschezza. Al contrario, se l'occhio è piuttosto opaco e scavato vuol dire che è vecchio.
4) Tutte le mucose devono essere di colore rosso o roseo e non marroni e gelatinose.
5) Ogni prodotto esposto per la vendita deve presentare una targhetta che ne descriva la denominazione della specie, il metodo di produzione (allevamento, cattività ecc... ) e il luogo di cattura.
6) I mezzi di trasporto devono avere le seguenti caratteristiche:
• Coibentazione isotermica;
• Sistema di refrigerazione;
• Bordi interni arrotondati;
• Impermeabile a qualsiasi infiltrazione;
• Le pareti e le superfici interne devono essere perfettamente lavabili;
• Devono essere presenti dei rialzi di contenimento liquidi alle porte e dei fori di scarico a seconda della capacità mezzo;
• Deve essere presente una cassetta di recupero liquido stagno con il relativo rubinetto.
7) Le temperature di trasporto devono essere comprese per i prodotti freschi tra i 0 e + 4 °C e questi prodotti devono essere trasportati sotto ghiaccio, mentre per quelli surgelati o congelati le temperature di trasporto vanno dai - 15 °C ai - 18°C.
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La normativa che stabilisce la regolamentazione del trasporto delle merci deperibili è nota con il nome di ATP (Accord Transport Perissable). Partendo da trasporto alimenti surgelati puoi avere maggiori informazioni che per praticità non starò qui ad elencarti. Tale accordo è stato concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 a cura della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, che in Italia è stato reso esecutivo con la legge n.264 del 2 maggio 1977 e ne è stato varato il regolamento di applicazione con DPR n.404 del 29 maggio 1979.
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